Dal 2 agosto 2026 è in applicazione l’articolo 50 dell’AI Act (Regolamento UE 2024/1689): i contenuti generati o manipolati dall’intelligenza artificiale devono essere riconoscibili, e chi li pubblica ha obblighi precisi di trasparenza. Riguarda anche chi fa marketing: chatbot sul sito, immagini e video generati per campagne, testi AI pubblicati senza revisione. Ecco cosa impone, a chi, e una checklist per adeguare sito, newsletter e social.

Cosa dice l’articolo 50, in quattro punti

La norma distingue due ruoli. Il fornitore (provider) è chi sviluppa il sistema di AI e lo mette sul mercato; il deployer è chi lo usa nella propria attività professionale, cioè la quasi totalità delle aziende. Gli obblighi sono quattro:

Obbligo A chi tocca Cosa significa in pratica
Sistemi che interagiscono con le persone (chatbot, assistenti, avatar) Fornitore La persona deve sapere che sta parlando con un’AI, salvo che sia ovvio
Marcatura dei contenuti sintetici (testo, immagini, audio, video) Fornitore, compresi i modelli per finalità generali Output marcati in formato leggibile dalle macchine (watermark, metadati)
Riconoscimento delle emozioni e categorizzazione biometrica Deployer Informare le persone esposte
Deepfake e testi AI su temi di interesse pubblico Deployer Dichiarare che il contenuto è generato o manipolato dall’AI

Per chi fa marketing il punto che pesa è l’ultimo. Deepfake: un’immagine, un audio o un video generato o manipolato che rappresenta persone, oggetti, luoghi o eventi reali in modo da sembrare autentico va dichiarato come tale. Testi: un testo generato dall’AI e pubblicato per informare il pubblico su questioni di interesse pubblico va dichiarato, a meno che sia passato da una revisione umana con responsabilità editoriale. Le linee guida della Commissione, pubblicate il 20 luglio 2026, precisano i casi: l’uso “assistivo” dell’AI (correzioni, riformulazioni, traduzioni) non fa scattare l’obbligo; la generazione completa sì.

Le date e la transizione

  • 2 agosto 2026: gli obblighi dell’art. 50 sono applicabili, insieme alla maggior parte del regolamento e ai poteri sanzionatori.
  • I contenuti creati prima del 2 agosto non vanno marcati o etichettati a ritroso.
  • Per i sistemi già sul mercato prima di quella data, la proposta di semplificazione “Digital Omnibus” (accordo del 6 maggio 2026) concede tempo fino al 2 dicembre 2026 per la marcatura tecnica: la modifica è in via di adozione, verificane lo stato prima di farci affidamento.
  • Il Codice di buone pratiche sulla trasparenza dei contenuti AI, approvato dalla Commissione e dall’AI Board, è volontario ma aderirvi è considerato prova di conformità; chi non aderisce deve dimostrare misure equivalenti.
  • Le sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza arrivano fino a 15 milioni di euro o al 3% del fatturato mondiale annuo, se superiore.

Come si stanno adeguando i fornitori

La marcatura tecnica è a carico di chi fa i modelli, e questo semplifica la vita a chi li usa. Anthropic ha pubblicato una nota su come Claude marca i contenuti generati, con un watermark statistico nel testo che le macchine possono rilevare e le persone no. Google e OpenAI usano da tempo metadati e watermark su immagini e video (SynthID, C2PA). Cosa cambia per te: il contenuto che esce da questi strumenti è già marcato; la tua responsabilità è la dichiarazione visibile dove la legge la chiede, e la revisione umana dove vuoi evitarla.

Checklist per chi fa marketing

Sito web

  • Chatbot o assistente: verifica che dica di essere un’AI al primo messaggio (di solito è già così; se l’hai personalizzato, controlla).
  • Immagini generate di persone, luoghi o prodotti reali: etichetta visibile (“immagine generata con AI”). Le illustrazioni astratte non sono deepfake.
  • Articoli generati dall’AI su temi di interesse pubblico senza revisione: dichiarazione. Con revisione editoriale umana, nessun obbligo, ma una policy pubblica sull’uso dell’AI è una buona pratica.

Newsletter ed email

  • Testi scritti con l’AI e rivisti da una persona: nessun obbligo. Tieni traccia interna di dove l’AI è intervenuta.
  • Immagini generate: come sopra, etichetta se realistiche.

Social e video

  • Video o audio con volti o voci generate o manipolate: dichiarazione obbligatoria, e in più le regole della piattaforma (Meta, TikTok, YouTube e LinkedIn hanno etichette dedicate). Usale.
  • Avatar e voci sintetiche nei contenuti aziendali: sono deepfake ai sensi della norma se sembrano reali.

Organizzazione

  • Un registro semplice: quali strumenti AI usi, per quali contenuti, chi rivede.
  • Una riga nella policy privacy o in una pagina dedicata sull’uso dell’AI nei contenuti.
  • Clausole con agenzie e freelance: chi genera, chi etichetta.

Cosa cambia per chi fa marketing, in una frase

Non serve smettere di usare l’AI e non serve etichettare ogni post: serve sapere quando un contenuto sembra reale senza esserlo, dirlo, e far passare i testi importanti da una persona che se ne assume la responsabilità. Che è anche la ricetta per contenuti migliori, con o senza regolamento.

 

Questo articolo è da considerarsi puramente informativo e non sostituisce una consulenza legale.

 

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